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Elezioni a Pachino. Le motivazioni del Tar: “nessuna irregolarità sostanziale, confermato l’esito del ballottaggio”

La candidata sconfitta al turno di ballottaggio aveva chiesto l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali di 14 sezioni del secondo e l'annullamento delle operazioni in 13 di queste, con un elenco di ben 15 irregolarità e incongruenze nei verbali delle operazioni di seggio

Irregolarità nella compilazione dei verbali sì, ma non sostanziali, almeno non tanto da poter far ravvisare la nullità delle operazioni elettorali. Questo in breve il riassunto delle 19 pagine con cui il Tar di Catania ha motivato il rigetto del ricorso presentato dalla candidata a sindaco Barbara Fronterrà sul risultato elettorale delle votazioni dello scorso giugno a Pachino.

La candidata, sconfitta al turno di ballottaggio per 10 voti da Giuseppe Gambuzza, aveva chiesto l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali di 14 sezioni del secondo e l’annullamento delle operazioni in 13 di queste, con un elenco di ben 15 presunte irregolarità e incongruenze nei verbali delle operazioni di seggio.

Tra queste, per esempio, la mancanza del certificato medico di un elettore ammesso a votare in altra sezione perché non deambulante, la mancata identificazione di un medico designato nell’annotazione degli elettori fisicamente impediti, l’assenza in una sezione dell’annotazione di una scheda che sarebbe stata ritirata a un elettore, il conteggio di alcuni voti rispetto all’annotazione e identificazione degli elettori Aire. Non solo questioni relative ai numeri ma anche all’assegnazione dei voti, con schede nulle senza alcuna motivazione, un voto che non sarebbe stato assegnato nonostante una “evidente volontà” dell’elettore (il quale avrebbe scritto Fronterrè e non barrato il riquadro o il cognome scritto della candidata già presente sulla scheda elettorale),  una differenza nell’assegnazione dei voti “evidenti” tra le sezioni. Il secondo motivo di ricorso riguardava il superamento del 5% da parte del candidato a sindaco Emiliano Ricupero, il cui apparentamento con la coalizione Gambuzza sarebbe avvenuto poi in una “circostanza insussistente”.

Il primo motivo è stato ritenuto infondato in quanto “in materia di operazioni elettorali risulta applicabile il principio generale di strumentalità delle forme, in base al quale, in mancanza di espressa comminatoria di invalidità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto, potendo la nullità delle operazioni elettorali essere ravvisata – e la rinnovazione del procedimento essere disposta – solo quando difettino elementi o requisiti la cui assenza impedisca il raggiungimento dello scopo al quale l’atto e l’intero procedimento nel suo complesso sono prefigurati; pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto”.

Il Tar si rifà anche a una sentenza del Consiglio di Stato che “afferma come in materia elettorale costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle Sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta,  corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, l’incongruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale”.

“In applicazione dei principi riportati – conclude il Tar sul primo motivo – a giudizio del Collegio, deve escludersi che le irregolarità denunciate dal ricorrente dimostrino che nel caso di specie il procedimento elettorale non abbia conseguito il suo scopo, ovvero che il suo esito sia stato sostanzialmente alterato”. Il secondo motivo di ricorso è infondato. “Il Collegio – si legge – si limita a evidenziare in primo luogo che l’apparentamento attiene al merito politico delle scelte degli elettori e, in secondo luogo, che non è possibile determinare come quest’ultimo abbia potuto incidere sull’esito finale del voto”.


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